Ecobonus 2021
Ecco come funziona

Maestri del Cotto Srl

L' Ecobonus 2021 ha attirato l’attenzione di molti, suscitando più di una domanda. Come funziona? Cosa comporta? Quali sono i requisiti necessari? Cosa si deve fare? Quali sono le tempistiche? E gli importi erogati?

Cercheremo di fare un po’ di chiarezza. Vediamo, innanzitutto, di cosa si tratta: l’Ecobonus 2021 consente ai contribuenti di beneficiare di sconti fiscali per i lavori che puntano a migliorare le prestazioni energetiche degli immobili esistenti – non è valido, pertanto, per gli edifici in costruzione. È, inoltre, possibile applicare la cessione del credito o lo sconto in fattura, come alternativa alla fruizione della detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi.

Le percentuali di detrazione sono tre: 110%, 65% e 50%.

Vediamo intanto chi ne può beneficiare: l’ecobonus 2021 può essere richiesto da tutti i contribuenti, anche i titolari di reddito di impresa, che risultino possessori di un immobile sul quale si intende realizzare lavori finalizzati al risparmio energetico.
Potranno richiedere la detrazione fiscale anche i contribuenti incapienti, ovvero coloro che hanno redditi esentasse in quanto inferiori al minimo.

Nel dettaglio, i contribuenti che possono richiedere la detrazione fiscale sono:
idee:(|• i contribuenti che conseguono reddito d’impresa – persone fisiche, società di persone, società di capitali;

• le associazioni tra professionisti;

• gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;

• le persone fisiche, ovvero i titolari di un diritto reale sull’immobile, i condomini per gli interventi sulle parti comuni, gli inquilini, coloro che possiedono un immobile in comodato, i familiari o i conviventi che sostengono le spese.

Ecobonus 2021: detrazione fiscale fino al 110%
Questa detrazione, definita anche “superbonus”, è stata introdotta dal decreto Rilancio ed è stata oggetto di modifiche ad opera della Legge di Bilancio 2021.
Ecco quelli che vengono definiti i lavori trainanti, ovvero le spese ammesse con i relativi limiti.

• interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato – UE – n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari.

I limiti di spesa relativi a questo intervento sono: 20.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a 8 unità immobiliari;
15.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari

• interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno. Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.
I limiti di spesa sono: 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno; 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari; 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di 8 immobiliari

• interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione, a collettori solari.
Il limite di spesa è di 30.000 euro.

Pur non trattandosi di lavori di riqualificazione energetica, entrano nell’ambito del superbonus anche i lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche e anche nel caso siano effettuati in favore di persone con più di 65 anni.

Il decreto Rilancio include poi le seguenti tipologie di spese:
idee:(|• impianti fotovoltaici, inclusi accumulatori, nel limite di spesa di 48.000 euro – 2.400 euro per Kw di potenza nominale dell’impianto;

• sistemi di accumulo integrati, nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo – in questo caso però è previsto il vincolo di cedere ad una GSE l’energia prodotta e non consumata;

• se abbinata ai lavori trainanti, la detrazione del 110% si applica anche all’installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici, entro il limite di spesa di 2.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno; 1500 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di 8 colonnine; 1.200 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a 8 colonnine.)

Per accedere all’ecobonus del 110 per cento è necessario effettuare specifici adempimenti:

• APE ante e post lavori, rilasciato da un tecnico abilitato, per attestare di aver effettuato un passaggio ad almeno 2 classi energetiche superiori a quelle iniziali, o della classe energetica più alta;

• rispetto dei requisiti minimi e della congruità delle spese, da attestare mediante asseverazione rilasciata da un tecnico abilitato;

• invio della comunicazione ENEA.

Il superbonus del 110% potrà essere applicato alle spese sostenute fino al 30 giugno 2022. Tale termine è ulteriormente esteso fino al 31 dicembre 2022 se al 30 giugno sono eseguiti lavori pari almeno al 60% del progetto.
Per gli IACP – Istituti Autonomi Case Popolari – la proroga è al 31 dicembre 2022, e slitta al 30 giugno 2023.

bold;(|Ecobonus 2021: detrazione fiscale del 65%)
Rimane valida anche la detrazione fiscale del 65% per i lavori di riqualificazione energetica non eseguiti congiuntamente a quelli trainanti elencati in precedenza.
• Riqualificazione energetica globale. Spesa massima 100.000 euro

• Coibentazione di strutture opache verticali, strutture opache orizzontali – coperture e pavimenti. Spesa massima 60.000 euro

• Installazione di collettori solari termici. Spesa massima 100.000 euro

• Interventi di climatizzazione invernale e produzione acqua calda sanitaria con installazione sistemi di termoregolazione evoluti. Spesa massima 30.000 euro

• Caldaie a condensazione su parti comuni di edifici condominiali o su tutte le unità immobiliari in condominio. Spesa massima 30.000 euro

• Sostituzione integrale o parziale di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di aria calda a condensazione. Spesa massima 30.000 euro

• Sostituzione integrale o parziale di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza. Spesa massima 30.000 euro

• Microcogeneratori. Spesa massima 100.000 euro

• Sostituzione scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore. Spesa massima 30.000 euro

• Sistemi di building automation. Spesa massima 15.000 euro.

Ecobonus 2021: detrazione fiscale del 50%
Anche la detrazione del 50% per i lavori di riqualificazione energetica non eseguiti congiuntamente a quelli trainanti elencati in precedenza resta in vigore. Ecco l’elenco delle spese ammesse ed i relativi limiti massimi di importo.

• Sostituzione di finestre comprensive di infissi. Spesa massima 60.000 euro

• Installazione di schermature solari. Spesa massima 60.000 euro

• Caldaie a condensazione su singole unità immobiliari con efficienza energetica per riscaldamento superiore o uguale al 90%. Spesa massima 30.000 euro

• Installazione impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore alimentabili a biomasse combustibili. Spesa massima 30.000 euro.

Per i condomini, in relazione ai lavori effettuati fino al 31 dicembre 2021, l’ecobonus arriva fino all’85%.







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