I lavori edilizi
per cui sono necessari permessi

Maestri del Cotto Srl

La maggior parte dei lavori edilizi richiede dei permessi, delle autorizzazioni, e la presentazione di una specifica documentazione per poter essere svolti.
Ne sono esenti solo i lavori in edilizia libera, ma sono un numero molto limitato. Per tutti gli altri servono i permessi, che sono CILA, SCIA e Permesso di Costruire.
A regolamentare il settore è il Testo unico sull’Edilizia DPR. 380/01, attraverso il quale lo Stato detta le linee guida e le prescrizioni a carattere generale; sono poi la Regione e il Comune, attraverso gli strumenti urbanistici – leggi regionali, regolamenti edilizi comunali ecc. – ad entrare nel dettaglio.

Secondo il Testo Unico, tutti i lavori edilizi che rientrano nella manutenzione ordinaria, ad esempio la riparazione, il rinnovamento o la sostituzione delle finiture degli edifici o tutto ciò che è necessario fare per mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti non prevedono la richiesta di alcun permesso – fanno eccezione i casi in cui vi siano disposizioni comunali o regionali che pongono ulteriori limitazioni.
Facciamo qualche esempio: la sostituzione dei pavimenti, delle porte e degli infissi; la tinteggiatura delle pareti interne ed esterne o dei soffitti; la sostituzione della caldaia o dei radiatori; la riparazione della recinzione; la sostituzione o la riparazione di camini; la sostituzione dei sanitari.


Per capire bene i casi in cui sono necessari i permessi, dobbiamo specificare cosa la legge intenda per lavori edilizi di manutenzione straordinaria. Secondo il Testo Unico, la manutenzione straordinaria “riguarda le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici”. In pratica, si tratta di tutti quegli interventi decisamente più invasivi rispetto a quelli ordinari, ma che, comunque, non vanno ad aumentare il volume della casa, ovvero a realizzare degli ampliamenti.


Il permesso CILA
Si tratta della “Comunicazione Inizio Lavori Asseverata” e non necessita dell’approvazione del Comune: si possono iniziare subito i lavori, oppure fissare una data all’invio della pratica e non ha scadenze.
Necessitano di CILA i seguenti lavori edilizi:
• nuovi allacciamenti o rifacimento di fognature esistenti con modifiche del percorso e/o delle caratteristiche preesistenti
• riordino degli spazi interni, che comprende: spostamento di tramezzi e dei divisori non portanti; creazione di controsoffittature in cartongesso; apertura, chiusura o spostamento di porte ed infissi
• rifacimento di impianto fognario privato
• realizzazione di una piscina esterna
• installazione e posa in opera di canna fumaria
• frazionamento o accorpamento di unità immobiliari con esecuzione di opere, purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e se ne mantenga l’originaria destinazione di uso
• rifacimento dell’impianto elettrico, idrico, di riscaldamento, di condizionamento e climatizzazione all’interno di un singolo appartamento o di un intero fabbricato

Il permesso SCIA
Si tratta della “Segnalazione Certificata di Inizio Attività” ed è necessaria quando l’intervento riguarda opere che insistono su elementi strutturali, quali, ad esempio, muri portanti, travi, pilastri, solai, ecc., per cui occorre un progetto redatto da un ingegnere e depositato al Genio civile e per i cambi di destinazione d’uso.
Ecco qualche esempio di lavoro edilizio che richiede la SCIA:
• cerchiatura di una porta o di una finestra su muro portante
• realizzazione di un solaio
• rifacimento del tetto
• consolidamento delle fondazioni, dei pilastri o delle travi
• perforazione di un pozzo artesiano

Il Permesso di Costruire
Il Permesso di Costruire è necessario per:
• le nuove costruzioni
• le sopraelevazioni
• gli ampliamenti
• le opere di ristrutturazione pesante










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